Art. 4.

      1. Ai fini della realizzazione di strutture destinate alla pratica del naturismo in aree demaniali, la gestione delle aree può essere concessa a privati, ad associazioni o ad organizzazioni.
      2. Le aree destinate alla pratica del naturismo sono soggette alle norme di tutela e salvaguardia ambientale previste dalla legislazione vigente per le aree protette.